Le linee guida in tema di collocamento mirato delle persone con disabilità

Le nuove Linee guida al decreto legislativo n. 151/2015, adottate a seguito della pubblicazione del decreto ministeriale n. 43 dell’11 marzo 2022 recepiscono le normative internazionali ed europee in merito ai diritti delle persone con disabilità e sono rivolte:
Ai giovani affetti da disabilità non ancora in età da lavoro o ancora all’interno del percorso d’istruzione;
Alle persone che accedono per la prima volta alle liste del collocamento obbligatorio o vi sono iscritte da non oltre 24 mesi;
Ai disoccupati disabili da oltre 24 mesi;
A coloro che rientrano nel mercato del lavoro dopo dimissioni, licenziamenti, periodi di malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale o riabilitazione.


Gli interventi, le indicazioni ed i metodi delle Linee guida sono finalizzati a favorire, su tutto il territorio nazionale, la presenza e la fruibilità di servizi, strumenti e risorse adeguati, secondo i principi delle pari opportunità e non discriminazione, a beneficio dei cittadini con disabilità e delle imprese interessati dalla norma del collocamento mirato. A sostenere la standardizzazione dei processi di attuazione delle norme su tutto il territorio nazionale, da parte dei servizi competenti, per ridurre i divari territoriali che penalizzano vaste aree del Paese e a orientare le azioni del sistema nella prospettiva di un miglioramento continuo dell’efficacia delle prestazioni, favorito da attività di monitoraggio e da una condivisione delle pratiche valide tra le diverse realtà locali.


Dal portale di handylex ci fanno sapere che il testo definitivo è stato elaborato a seguito di un’ampia concertazione con le Federazioni che hanno al loro interno le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, recependo quasi integralmente tutte le osservazioni mosse dalle stesse, sia in termini di rettifica rispetto ad inappropriatezze e soprattutto, in termini di implementazione per il caso di carenze definitorie e illustrative e di maggiore esaustività di contenuti.
In primo luogo sono stati definiti in modo puntuale i livelli essenziali di servizio dei Centri per l’Impiego posto che si entra nel dettaglio circa funzioni ed il ruolo da essi svolti.
Si è tenuto conto dei mutamenti intervenuti nel mondo del lavoro per effetto della pandemia e di come essa abbia introdotto non solo concetti nuovi come “lavoratori fragili”, ma anche come siano stati potenziati e portati in luce istituti già esistenti come il lavoro agile.
Le Linee Guida infatti, ricordano come l’emergenza Covid abbia reso il lavoro agile un naturale canale per garantire il mantenimento del posto di lavoro, ma soprattutto uno strumento di protezione della salute, sia individuale che collettiva, purché si eviti l’emarginazione e l’isolamento delle persone.
I contesti partecipativi dovranno essere promossi dai Centri per l’Impiego con le associazioni delle persone con disabilità e con i loro familiari (nonché con le organizzazioni del terzo settore) sostenendo “il sostegno all’imprenditorialità delle persone con disabilità” e ricordando pertanto, quanto sia importante la formazione della persona con disabilità e la sua centralità.

Nelle linee guida vengono trattati in modo integrato e coerente anche i temi del riconoscimento medico-legale e quello della valutazione della disabilità ai fini lavorativi – infatti sempre da handylex – «Nelle more della modifica normativa inerente all’accertamento della disabilità, è molto importante effettuare una valutazione dello stato di salute della disabilità della persona orientando l’attenzione anche all’individuazione del suo funzionamento rispetto ad attività e partecipazione, […] Tale valutazione è volta a evidenziare le abilità della persona, e senza limitarsi all’accertamento delle conseguenze delle menomazione è, pertanto, il risultato del contributo interdisciplinare di tuti i soggetti coinvolti nel processo di inserimento lavorativo, a partire dalle Commissione Mediche».

Un ruolo rilevante potrà essere svolto dal responsabile dell’inserimento lavorativo, qualora sia stata istituita la relativa funzione da parte del datore di lavoro, che avrà anche il compito di interfacciarsi con il servizio collocamento mirato sia laddove il datore di lavoro intenda procedere a nuove assunzioni sia ai fini dell’ottimizzazione delle condizioni lavorative di persone con disabilità già occupate in azienda. Dovrà possedere competenze specifiche acquisite in percorsi di formazione dedicati e partecipa alla predisposizione del progetto personalizzato di inserimento lavorativo. Dovrà curare i rapporti con il centro per l’impiego territorialmente competente per l’inserimento lavorativo dei disabili, nonché con i servizi territoriali per l’inserimento. I centri per l’impiego si faranno promotori di azioni di sensibilizzazione per l’istituzione di un responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro.

Infine, una raccolta sistematica delle buone pratiche di inclusione lavorativa al fine di contribuire, con la diffusione di esperienze positive ed efficaci, all’innalzamento degli standard di gestione del sistema del collocamento mirato e ad assicurare la disponibilità su tutto il territorio nazionale di modelli replicabili di azioni, procedure e progettualità a beneficio delle persone con disabilità e dei datori di lavoro interessati dalla normativa per il collocamento mirato. Esse confluiranno in una Piattaforma informatica accessibile e consultabile, dinamica e aggiornabile.

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