Il postino è responsabile del mancato recapito della posta? Leggiamo la Giurisprudenza in merito

Il postino è, personalmente, responsabile del mancato recapito della posta?

Premettiamo che la dolosità nell’occultare o distruggere la corrispondenza, manomettere o anche semplicemente visionare vieta la Carta Costituzionale che, all’articolo 15 sancisce “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.”.

La Segretezza della Corrispondenza o di mezzi affini-si pensi alle comunicazioni telematiche, posta elettronica etc.- è posta come diritto Inviolabile, accanto alle alte inviolabilità, domicili, associazione, riunione, quindi subito dopo i Principi.

Ciò perché si era vissuto un periodo, il Ventennio Fascista, in cui la segretezza non era per nulla tenuta in considerazione e c’erano controlli serrati e clima di sospetto.

La tutela della corrispondenza e l'aticolo 15 Costituzione

Fatta questa debita premessa il tema della responsabilità degli operatori postali incontra, dapprima, la pacifica opinione della giurisprudenza attuale in materia di responsabilità da disservizi postali, che, a partire dalla sentenze della Corte Costituzionale  254 del 2002 e 46 del 2011, ha definitivamente superato quell’aura, quella corazza di irresponsabilità, che permeava il regime legislativo previgente, allo stato definitivamente superato, pervenendo a significative affermazioni di responsabilità in capo agli addetti al recapito per ritardi e/o omissioni nel recapito della corrispondenza:

Specificatamente:

  1. Cassazione, 11-8-2004, n. 15559: “a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 6, d.P.R. n. 156 del 1973 (sentenza n. 254 del 2002 della Corte costituzionale), nella parte in cui disponeva che l’Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il mancato recapito di telegramma, la Poste italiane SpA, qualora non provi che l’inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, è tenuta al risarcimento del danno prevedibile derivante dal mancato recapito del telegramma, non costituendo peraltro l’imprevedibilità del danno un limite all’esistenza del medesimo, ma soltanto alla misura del suo ammontare.

Imprevedibilità del danno conseguente dall’inadempimento colpevole del debitore non costituisce, dunque, un limite all’esistenza del danno stesso, ma soltanto alla misura del suo ammontare e, quindi, determina la limitazione del danno risarcibile a quello prevedibile non da parte dello specifico debitore, bensì avendo riguardo alla prevedibilità astratta inerente ad una data categoria di rapporti, secondo le ordinarie regole di comportamento dei soggetti economici, e cioè secondo un criterio di normalità in presenza delle circostanze di fatto conosciute”;

  • Giudice di Pace di Foggia,30.10.2011 : “Il gestore del servizio postale è pienamente responsabile per il mancato recapito di corrispondenza anche se ordinaria, non assicurata, o raccomandata, a meno che lo stesso non provi che l’inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile, ed è, pertanto, tenuto al risarcimento del danno prevedibile derivato dal mancato recapito”;
  • Giudice di Pace di Catanzaro, sentenza 22.4.2009: “Va riconosciuta la responsabilità di Poste italiane s.p.a., per la mancata consegna di un plico, giusto essendo condannare la convenuta al risarcimento della somma pari al valore della causa che si sarebbe dovuta instaurare se il plico fosse regolarmente recapitato;

ciò alla stregua di oramai consolidata giurisprudenza e di ordinario rapporto contrattuale tra cittadino e Poste Italiane s.p.a., che consentono di affermare la responsabilità del vettore postale, con condanna di esso a risarcire il danno patito per la mancata consegna”

A sostegno della tesi, la sentenza da ultimo citata ha riconosciuto:

  • la piena legittimazione attiva di parte attrice;
  • la competenza del foro del consumatore;
  • la bontà della tesi della citata Cassazione Civile n. 15559/2004, pienamente invocabile nel caso della responsabilità del vettore postale;  
  • l’esclusione della ricomprensione del mancato recapito ad impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, definitivamente statuendo

che:

il plico non è stato recapitato solo per la negligenza ed incuria del portalettere, per cui il mancato recapito del plico stesso, anche se spedito in forma raccomandata, può essere riconducibile agli articoli del codice civile sulla responsabilità contrattuale.

Sulla scorta di quanto appena sostenuto, in ipotesi, nessuna condizione generale di contratto limitativa della responsabilità dell’operatore postale potrà dirsi operante nei casi di mancato/ritardato recapito, in quanto tali clausole, se mai predisposte, si collocano in un contesto storico in cui l’impresa esercente il servizio Postale godeva di un’ingiustificata posizione di privilegio, oggi non più affermabile, come hanno dato atto la dottrina dominante e la giurisprudenza esaminate.

In estrema sintesi, la posizione di privilegio citata deve oggi considerarsi come un residuato storico, essendo applicabile alle Imprese di gestione dei servizi postali l’ordinario regime risarcitorio previsto per tutte le altre Imprese, con impossibilità di prefigurare clausole di esenzione da responsabilità, mercé il cd. ‘rischio d’impresa’.

Ammanco di 15.000 euro nella cassaforte della sede vastese di Poste Impresa,  indagine aperta Il fatto, risalente a fine agosto, reso noto dal foglio  quotidiano di informazione 'La Voce'

La responsabilità è dunque da contatto e quindi extracontrattuale.

Dalla qualificazione in termini di responsabilità da contatto, discende, per giurisprudenza e dottrina costanti, la possibilità d’invocare per chi si dolga di un inadempimento di obbligazione il regime di responsabilità ex artt. 1218 e ss. c.c., norma, quest’ultima, del seguente noto contenuto:

“il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.

Specificatamente, l’accettazione della teoria del contatto sociale ha fatto definitivamente cadere la tradizionale distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato, dal che deriva

che:

  1. il danneggiato deve limitarsi a provare il contratto o il contatto sociale ed allegare l’inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato;
  1. il danneggiante dovrà dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante

Intimamente connessa a tale ultima teoria e quella della presunzione d’inadempimento, nascente da un’interpretazione dell’intimo significato del citato art. 1218 c.c., su cui si trascrive la prevalente giurisprudenza, che ha alleggerito l’onere probatorio del creditore- avente diritto alla prestazione, che deve soltanto allegare l’inadempimento del debitore:

“in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento (come nel caso di specie, n.d.r.) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento; anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento della obbligazione, ma il suo inesatto inadempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento”

Pur a non voler recepire, infine,  la teoria del contatto sociale, si segnala quella della responsabilità da altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell’ordinamento giuridico di cui all’art. 1173 c.c..

Sulla responsabilità civile da “altro atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c.”, leggasi Cassazione Sezioni Unite, 26 giugno 2007,  14712

“È opinione ormai quasi unanimemente condivisa dagli studiosi quella secondo cui la responsabilità nella quale incorre “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta” (art. 1218 ce.) può dirsi contrattuale non soltanto nel caso in cui l’obbligo di prestazione derivi propriamente da un contratto, nell’accezione che ne dà il successivo art. 1321, ma anche in ogni altra ipotesi in cui essa dipenda dall’inesatto adempimento di un’obbligazione preesistente, quale che ne sia la fonte. In tale contesto la qualificazione “contrattuale e stata definita da autorevole dottrina come una sineddoche (quella figura retorica che consiste nell’indicare una parte per il tutto), giustificata dal fatto che questo tipo di responsabilità più frequentemente ricorre in presenza di vincoli contrattuali inadempiuti, ma senza che ciò valga a circoscriverne la portata entro i limiti che il significato letterale di detta espressione potrebbe altrimenti suggerire. Pur non senza qualche incertezza, in un quadro sistematico peraltro connotato da un graduale avvicinamento dei due tradizionali tipi di responsabilità, anche la giurisprudenza ha in più occasioni mostrato di aderire a siffatta concezione della responsabilità contrattuale, ritenendo che essa possa discendere anche dalla violazione di obblighi nascenti da situazioni (non già di contratto, bensì) di semplice contatto sociale, ogni qual volta 1’ordinamento imponga ad un soggetto di tenere, in tali situazioni, un determinato comportamento.

Così, ad esempio, è stato attribuito carattere contrattuale non soltanto all’obbligazione di risarcimento gravante sull’ente ospedaliero per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un medico operante nell’ospedale, ma anche all’obbligazione del medico stesso nei confronti del paziente, quantunque non fondata sul contratto ma sul solo contatto sociale, poiché a questo si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire la tutela degli interessi che si manifestano e sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso; e natura contrattuale è stata riconosciuta anche alla responsabilità del sorvegliante dell’incapace, per i danni che quest’ultimo cagioni a se stesso in conseguenza della violazione degli obblighi di protezione ai quali il sorvegliante è tenuto, sul presupposto che quegli obblighi derivino da un rapporto giuridico contrattuale che tra tali soggetti si instaura per contatto ­­­ qualificato

Ne deriva che la distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale sta essenzialmente nel fatto che quest’ultima consegue dalla violazione di un dovere primario di non ledere ingiustamente la sfera di interessi altrui, onde essa nasce con la stessa obbligazione risarcitoria, laddove quella contrattuale presuppone l’inadempimento di uno specifico obbligo giuridico già preesistente e volontariamente assunto nei confronti di un determinato soggetto (o di una determinata cerchia di soggetti). In quest’ottica deve esser letta anche la disposizione dell’art. 1173 ce, che classifica le obbligazioni in base alla loro fonte ed espressamente distingue le obbligazioni da contratto (da intendersi nella più ampia accezione sopra indicata) da quelle da fatto illecito. Si potrebbe in verità anche sostenere – ed è stato sostenuto – che la nozione di obbligazione contrattuale contenuta in detto articolo ha una valenza più ristretta, e che le obbligazioni derivanti dalla violazione di specifiche norme o principi giuridici preesistenti ricadono nell’ulteriore categoria degli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell’ordinamento giuridico, cui pure la medesima norma allude. Piuttosto che obbligazioni di natura contrattuale le si dovrebbe insomma definire obbligazioni ex lege.

La questione sembra avere, in verità, un valore essenzialmente classificatorio, giacché in linea generale il regime cui sono soggette tali obbligazioni ex lege non si discosta da quello delle obbligazioni contrattuali in senso stretto. Ma, comunque, tenuto conto del carattere assai vago della definizione adoperata per individuare siffatta ulteriore categoria di obbligazioni (essendosi peraltro i redattori del vigente codice civile espressamente rifiutati sia di ripetere la preesistente espressione di obbligazioni derivanti dalla legge, sul presupposto che tutte le obbligazioni si fondano sulla legge, sia di evocare le antiche figure del quasi contratto e del quasi delitto, prive di un reale contenuto determinato), e considerate le difficoltà in cui la stessa dottrina si è sempre trovata nell’interpretare questa espressione normativa (che taluno non ha esitato a definire “sgangherata”), appare probabilmente preferibile circoscriverne la portata alle sole obbligazioni che con sicurezza ne costituiscono la base storica: quelle integranti la cosiddetta responsabilità da fatto lecito – in primis la responsabilità derivante dalla gestione di affari altrui o dall’arricchimento privo di causa – la quale né presuppone 1’inesatto adempimento di un obbligo precedente (di fonte legale o contrattuale che sia) né dipende da comportamenti illeciti in danno altrui”.

Giovanni Di Rubba

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