A gennaio sarà eletto il nuovo Capo di Stato. Il meccanismo elettorale

La rivista il Mulino: Sull'elezione del presidente della Repubblica

A breve si terranno le convocazioni di voto per la elezione del nuovo Presidente della Repubblica Italiana.

Sergio Mattarella ha giurato il 3 d febbraio di sette anni or sono, quindi il Suo mandato dovrebbe  terminare per quella data, con le operazioni di voto per le elezioni del prossimo Presidente della Repubblica che di conseguenza si dovrebbero tenere a gennaio 2022 convocando il Parlamento per il 4 gennaio 2022 di modo che la prima seduta si tenga in data 20 gennaio.

L’elezione del Presidente può apparire frutto di una operazione burocratica macchinosa, una sorta di conclave inaccessibile ai comuni cittadini e frutto di logiche e giochi di palazzo. Di per sé, per quanto la politica ed i franchi tiratori, i voltagabbana, i “traditori” facciano parte di ogni elezione a scrutinio segreto, figurarsi quella per la più alta carica dello stato, il meccanismo elettorale è di per sé semplicissimo.

Prima di esporlo due parole sulla funzione del Capo dello Stato.

Al Presidente della Repubblica è dedicato il Titolo II della Parte II della Nostra Carta Costituzionale.

L’art 87 sancisce che il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’Unità Nazionale, due funzioni cardine, non essendo il Presidente un organo politico, un Premier, come in altri stati egli svolge il ruolo di una sorta di “Arbitro” sia a livello politico-senza mai entrare in scelte politiche- sia a livello istituzionale.

Egli emette due tipi di atti,  atti formalmente e sostanzialmente presidenziali, ovverosia tipici del suo ruolo. Questi sono: gli atti di nomina di cinque senatori a vita che hanno dato lustro alla patria; la nomina di un terzo dei Giudici Costituzionali; il rinvio, con messaggio motivato e per una sola volta delle leggi alle camere; i messaggi presidenziali che il Capo di Stato può inviare autonomamente al Parlamento, le esternazioni atipici, ovverosia tutti i messaggi che motu proprio il Presidente invia, es i messaggi televisivi; la convocazione straordinaria delle Camere in caso di prevaricazione della maggioranza ed a garanzia del funzionamento istituzionale.

Atti formalmente presidenziali ma sostanzialmente governativi sono: la promulgazione delle leggi, l’emanazione di atti governativi aventi forza di legge (Decreto Legge, Decreto Legislativo), l’emanazione di regolamenti governativi, la ratifica dei Trattati Internazionali; la Concessione della Grazia e la Commu8tazione delle Pene per i detenuti.

Inoltre il Presidente della Repubblica è Capo delle Forze Armate e dichiara lo Stato di Guerra varato dal Parlamento.

Ancora autorizza la presentazione di Disegni di Legge governativi alla Camera, indice le elezioni fissandone la data, conferisce Onorificenze della Repubblica, può sciogliere consigli comunali e rimuovere il Presidente della Giunta.

Per finire può anche sciogliere le Camere, ma non negli ultimi sette mesi di mandato-cd Semestre Bianco-.

Il Presidente della Repubblica dura in carica sette anni, rinnovabili. Purtuttavia l’unico caso di rielezione ha riguardato Giorgio Napolitano, e non per l’intero settenario. Enrico De Nicola, firmatario della Nostra Carta, ha, per scelta propria, deciso dopo u anno0 di “abdicare”, nell’ottica di Grande Uomo delle Istituzioni a mostrare l’avvento di una nuova era, la Repubblicana.

Per il resto tutti hanno portato a termine i sette anni di mandato, il Nostro concittadino Giovanni Leone dovette però dimettersi pochi mesi prima della scadenza per lo scandalo Lockheed. Ma verrà poi riabilitato negli anni ‘90 divenendo il primo Presidente Emerito. Prima di allora gli ex Presidenti erano solo Senatori a Vita, carica che ricoprono tutt’ora.

Può essere eletto Presidente qualsiasi cittadino italiano che abbia compiuto i cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

E se il prossimo Presidente della Repubblica fosse una donna? | 7 Comuni  Online

Il Parlamento si riunisce in Seduta Comune, Camera e Senato i una unica aula con i delegati Regionali, tre per ogni Regione. La Valle d’Aosta ha un solo rappresentante.

Veniamo al meccanismo di voto.

Da premettere che esistono tre tipi di maggioranze: la Maggioranza Qualificata, la Maggioranza Assoluta, la Maggioranza Relativa. Bene la qualificata richiede una maggioranza di due terzi dei componenti le Camere, indipendentemente dai presenti. Si comprende sia una maggioranza gravosa, giustificata dalla Importanza e Terzietà della Carica. La assoluta richiede metà più uno sempre dei componenti, indipendentemente dai presenti. La relativa metà più uno dei presenti in aula.

Il voto è a scrutinio segreto ed è richiesta la maggioranza qualificata (due terzi dei componenti), per tre scrutini di seguito. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Ci aspettiamo certo, come avviene quasi sempre per le elezioni presidenziali, qualche sorpresa o qualche nome inaspettato, essendo un posto di Equilibrio Istituzionale ci auguriamo che i Nostri Rappresentanti facciano la scelta giusta.

Giovanni Di Rubba

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